Atletica & Burocrazia: Come aprocciarsi all'IRAP di un' A.S.D.
Istituita negli ultimi giorni del 1997, l’Imposta Regionale Per le Attività Produttive (IRAP) è il tributo dovuto dalle attività produttive e dagli gli enti pubblici e privati con fine non prettamente o prevalentemente commerciale, comprese le associazioni riconosciute che non abbiano finalità prevalente o esclusiva di carattere istituzionale e si avvalgano di collaborazioni o rapporti di lavoro subordinato.
Esiste possibilità di esenzione per gli enti aventi base imponibile nulla o ridotta a zero applicando le deduzioni forfetarie. Per poter stimare la base imponibile occorre separare in due ambiti l’attività di rendicontazione economica del sodalizio:
1) attività istituzionale: determinazione del valore della produzione con metodo “retributivo” (compenso dipendenti, collaborazioni e prestazioni);
2) attività commerciale (per enti non commerciali): determinazione con metodo “forfetario” cui aggiungere retribuzioni, compensi ed interessi passivi relativi a tale attività.
L’aliquota da applicare all’imponibile IRAP è pari al 3,9%, salvo prossime variazioni delle manovre economiche governative ed eventuali ritocchi di competenza regionale per un massimo di un punto.
Scadenze e modalità di presentazione e versamento coincidono con quelle della dichiarazione dei redditi e degli acconti IRES.
Dal 2005, con la Manovra Finanziaria, sono state fissate le deduzioni forfetarie dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, permettendo ai soggetti passivid’imoosta di dedurre fino a concorrenza i seguenti importi:
1) € 7.350,00 se la base imponibile non supera € 180.759,91;
2) € 5.500,00 se la base imponibile supera € 180.759,91 , ma non € 180.839,91;
3) € 3.700,00 se la base imponibile supera € 180.839,91 , ma non € 180.919,91;
4) € 1.850,00 se la base imponibile supera € 180.919,91 , ma non € 180.999,91.
Conseguentemente un’associazione che abbia base imponibile inferiore a € 7.350 non sarà tenuta al versamento di alcuna imposta perché l’applicazione delle deduzioni forfettarie porterà a zero la base imponibile.
Per quanto riguarda l’applicabilità delle deduzioni spettanti per rapporti di lavoro dipendente (c.d. Cuneo Fiscale) esso è applicabile solo sui redditi da lavoro dipendente connessi all’attività commerciale, ove esistente, dell’ASD.